Normativa e accordi di ratifica

Il Paese ha ratificato la Convenzione de l'Aja n.33 del 29/05/93 il 29/04/1998; il 01/08/1998 è entrata in vigore.

Autorità competenti

Servizio delle Adozioni presso il Ministero della Solidarietà Sociale e del Lavoro

Procedura definizione stato di abbandono e adottabilità

I minori in stato di adottabilità sono iscritti nelle liste del Ministero della Solidarietà Sociale e del Lavoro per almeno dodici mesi, per la verifica che non esista la possibilità di essere adottato da una famiglia residente in Lituania.
• Possono essere adottati solo bambini di età superiore ai 12 mesi;
• il bambino, se ritenuto in grado di esprimere la sua opinione, può essere ascoltato nella procedura di adozione, a discrezione del giudice;
• se l'adottando ha più di 10 anni, è richiesto il suo consenso scritto all'adozione;
• il consenso scritto del padre e della madre è obbligatorio, tranne il caso in cui i genitori siano decaduti dalla potestà genitoriale, siano sconosciuti o incapaci. La madre nubile di minore età non può prestare il proprio consenso scritto all'adozione del proprio figlio da parte di stranieri. E' ugualmente necessario il consenso scritto dei tutori o dei responsabili degli istituti che hanno in carico il minore

Procedura adozione

• Segnalazione dell’ente autorizzato su un caso specifico;
• Risposta del Servizio Adozioni, che valuta le candidature pervenute sul caso e decide quale famiglia è più idonea a proseguire con quel minore/i;
• In caso il Servizio adozioni accolga la candidatura della coppia, preparazione da parte della famiglia della documentazione necessaria alla registrazione c/o Servizio Adozioni;
• Registrazione della famiglia nella lista lituana degli aspiranti genitori adottivi;
• Proposta di abbinamento da parte del Servizio Adozioni alla famiglia;
• Formalizzazione adozione.
Forma della decisione: giudiziaria
Effetti della decisione:
• Interruzione dei legami precedenti l'adozione;
• Instaurazione di un legame di filiazione tra il minore e la sua famiglia adottiva.

Requisiti coppie

Ordinanza del Ministero della Solidarietà Sociale e del Lavoro A1-8 del 10 gennaio 2012:
• A partire dal 1° aprile 2012, solamente le coppie rispondenti alle seguenti caratteristiche potranno inoltrare una richiesta di adozione in Lituania:
• coniugi di cittadinanza lituana residenti all'estero;
coniugi ove uno dei due risulti cittadino lituano;
coniugi, di qualsiasi nazionalità, che desiderino adottare un minore con bisogni speciali
Inoltre,
• possono adottare le coppie sposate;
• la differenza di età tra adottante e adottando deve essere di almeno 18 anni.

Caratteristiche bambini

Dal 1 aprile 2012 si possono presentare domande di adozione solo per bambini provenienti dalle liste dei bisogni speciali:
• minori con problemi comportamentali o che hanno subito traumi;
• minori con incapacità fisica o mentale;
• minori maggiori dei sette anni di età;
• minori appartenenti a fratrie (o fratrie separate).
Si tratta generalmente di minori provenienti da Istituti di dimensioni medio-piccole, raramente da case famiglia. I bambini sono seguiti dal punto di vista sanitario e, sempre di più, da quello affettivo e relazionale.
In genere si tratta di minori tolti alle famiglie dopo la nascita o nei primi anni di vita, per incapacità genitoriale.
Solitamente si tratta di minori che riportano un ritardo evolutivo più o meno marcato. Alta è la percentuale di minori che presenta sindrome fetoalcolica (FAS) e di minori sopra i 10 anni.
In Lituania i bambini vengono scolarizzati a sette anni.

Procedura e caratteristiche abbinamento/proposta

Le informazioni relative ai bambini vengono inviate dall’Autorità Centrale alla referente dell’Ente. Le informazioni sono riportate schematicamente in estratti del fascicolo completo, pertanto sono sintetiche, ma esaustive ed affidabili.
Ogni singolo Ente autorizzato in Lituania candida una famiglia per ogni singolo caso. L’Autorità Centrale lituana valuta, tra le candidature ricevute, la coppia più idonea a soddisfare i bisogni del minore e procede con la proposta ufficiale di abbinamento con la famiglia prescelta.
I coniugi potranno richiedere approfondimenti sulla situazione del minore proposto una volta ricevuto l’abbinamento dall’autorità straniera, corredato da fascicolo completo del minore stesso.

Tempi della procedura

I tempi di attesa si intendono dal conferimento di incarico all’ente fino alla proposta di abbinamento da parte dell’autorità centrale.
Difficile fornire indicazioni precise in quanto i tempi dipendono dall’esito delle candidature. Si può ipotizzare che entro un anno e mezzo dal conferimento di incarico si possa avanzare una prima candidatura.
Dal consenso della coppia all’abbinamento alla partenza trascorre circa un mese; tra il primo ed il secondo viaggio possono passare tra i due ed i sei mesi.

Numero viaggi

Due viaggi

Tempi di permanenza all'estero

Primo viaggio di una settimana;
secondo viaggio di circa 20 giorni, nel caso in cui venga emessa la procedura d’urgenza da parte del Tribunale competente; di 45 - 50 giorni nel caso remoto in cui ciò non avvenga.

Struttura dell'ente all'estero

ONG locale SOTAS, socio fondatore e partner di AVSI per le Adozioni Internazionali

Servizi offerti

Accompagnamento logistico, operativo/burocratico e psicologico

Le scadenze del post adozione:

A partire dalla data della sentenza straniera, per i primi 2 anni sono richieste relazioni semestrali e per i successivi 2 anni, a scadenza annuale.

Stato dell'arte e specificità

Fondazione AVSI opera in Lituania dall’inizio della propria attività e ad oggi è il primo ente mondiale per adozioni internazionali.

Altro

Comunicazione Servizio Adozioni 28/03/2011:
“L’Autorità Centrale della Lituania si è ripetutamente lamentata a causa delle interferenze sulle procedure adottive provocate dai progetti di ospitalità di minori lituani da parte di famiglie italiane, chiedendo alla Commissione per le Adozioni Internazionali di intervenire per superare le criticità rilevate. All’esito degli accertamenti compiuti, la Commissione ha verificato che un certo numero di coppie italiane ha effettivamente aderito ai progetti individuali di ospitalità di bambini lituani organizzati da associazioni private, in alcuni casi sperando di poter rapidamente adottare i bambini ospitati e in più occasioni tentando di opporsi agli abbinamenti decisi dall’Autorità Centrale lituana a favore di altre coppie italiane, i cui dossier erano da tempo depositati presso il Servizio statale per l’adozione di Vilnius. La Commissione esprime preoccupazione per tale fenomeno, che determina confusione tra lo spirito di solidarietà sotteso alle ospitalità periodiche e il progetto familiare adottivo. In particolare, si evidenzia che: 1) simili pratiche interferiscono sull’esercizio delle competenze dell’Autorità Centrale della Lituania (Paese che ha ratificato la Convenzione de L’Aja fin dal 1998), cui sola spetta di individuare le coppie da abbinare ai propri bambini: nei soggiorni di ospitalità, gli abbinamenti famiglie/bambini sono invece frutto di scelte del tutto casuali di associazioni private, che mettono le autorità competenti di fronte al fatto compiuto; 2) il convincimento talvolta nutrito dagli adulti ospitanti di avere acquisito una sorta di diritto di prelazione sui bambini accolti è causa di interferenze nella vita dei bambini, che ad esempio sono raggiunti telefonicamente anche dopo l’avvio della procedura adottiva; 3) tali attività danneggiano i minori, che vivono così nell’insicurezza, e quelle coppie che, rispettando rigorosamente la legge italiana e quella lituana, hanno depositato i loro dossier in Lituania e che, a volte dopo anni d’attesa, vedono gli abbinamenti decisi a loro favore dall’Autorità lituana messi in pericolo dalle interferenze di soggetti sopravvenuti e privi di titolo. …”
Chiediamo pertanto alle coppie la massima trasparenza su questo punto.