Agevolazioni e deducibilità fiscali

La legge 31 dicembre 1998, n.476 all’art. 4 introduce la possibilità di deducibilità dal reddito complessivo, pari al 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione.
Art.4
1.Nell’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n.917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
“l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983,n.184.”


Deducibilità fiscale degli oneri dell’adozione internazionale

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 77 del 28 maggio 2004, comunica le nuove disposizioni in materia di deducibilità fiscale e di certificazione degli oneri connessi alle procedure di adozione. Il contenuto della suddetta risoluzione supera le indicazioni di cui al documento n.39/2003/SG “Linee Guida 2003″ e alla nota n. 15410/SG del 24 giugno 2003.

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